CQC (Carta di Qualificazione del Conducente)
Serve per condurre:
- autocarri superiori a 3,5t (abbinata alla patente C o CE)
- autobus oltre 9 posti (abbinata alla patente D o DE)
Non serve per guidare:
- autocarri in conto proprio, se il conducente è assunto con qualifica diversa da autista, oppure è socio o titolare.
- veicoli la cui velocità massima non supera i 40 km/h;
- veicoli delle forze armate, protezione civile, di emergenza o destinati a missioni di salvataggio, pompieri;
- veicoli sottoposti a prove su strada a fini di riparazione o manutenzione, e veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
- veicoli di scuola guida;
- veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali;
CONSEGUIMENTO
- I titolari di patente D o DE e KD conseguita entro il 9-9-2013, o patente C o CE conseguita entro il 9-9-2014, ottengono la CQC in esenzione da esame.
- Coloro che hanno conseguito le suddette patenti successivamente alle date sopra indicate , ottengono la CQC per esame (frequentando un corso obbligatorio da 140 ore, con esame finale a quiz).
VALIDITA'
5 anni dal conseguimento. Salvo le CQC ottenute in esenzione da esame che hanno scadenza:
- 9 Settembre 2015, se vincolate alle patenti D o DE
- 9 Settembre 2016, se vincolate alla patente C o CE
Vedi: INFORMAZIONI SUL RINNOVO