CQC (Carta di Qualificazione del Conducente)

Serve per condurre:
  1. autocarri superiori a 3,5t (abbinata alla patente C o CE)
  2. autobus oltre 9 posti (abbinata alla patente D o DE)
Non serve per guidare:
  1. autocarri in conto proprio, se il conducente è assunto con qualifica diversa da autista, oppure è socio o titolare.
  2. veicoli la cui velocità massima non supera i 40 km/h;
  3. veicoli delle forze armate, protezione civile, di emergenza o destinati a missioni di salvataggio, pompieri;
  4. veicoli sottoposti a prove su strada a fini di riparazione o manutenzione, e veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
  5. veicoli di scuola guida;
  6. veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali;

CONSEGUIMENTO

  1. I titolari di patente D o DE e KD conseguita entro il 9-9-2013, o patente C o CE conseguita entro il 9-9-2014, ottengono la CQC in esenzione da esame.
  2. Coloro che hanno conseguito le suddette patenti successivamente alle date sopra indicate , ottengono la CQC per esame (frequentando un corso obbligatorio da 140 ore, con esame finale a quiz).

VALIDITA'

5 anni dal conseguimento. Salvo le CQC ottenute in esenzione da esame che hanno scadenza:

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